Sez. L, Sentenza n. 3859 del 17/04/1999 (Rv. 525509 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE | Pensioni - Integrazione al trattamento minimo - Cumulo di trattamenti integrati - Disciplina applicabile - Limite reddituale - Superamento o meno - Conseguenze - Sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 1994 - Effetti.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE
Dall'art.6, comma settimo, del D.L. n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638 del 1983 - in combinato disposto con le innovazioni introdotte dall'art. 11, comma ventidue, della legge n.537 del 1993 e dalla sentenza della Corte costituzionale n.240 del 1994 - si desume che nelle ipotesi di cumulo di più trattamenti di pensione integrati al minimo si deve distinguere il caso del pensionato che abbia un reddito complessivo superiore al limite fissato dal d.l. n.463 del 1983 da quella del pensionato che risulti percettore di un reddito inferiore al suddetto limite. Nel primo caso - ferma restando (a norma dello stesso art.6, comma primo)la cessazione del diritto alla integrazione di qualunque pensione - opera il disposto del citato art. 11, comma ventidue, (in parte qua ritenuto costituzionalmente legittimo) laddove prevede la conservazione "cristallizzata" di un solo trattamento integrato (da individuare con i criteri di cui all'art. 6, comma terzo), mentre le altre pensioni sono corrisposte esclusivamente nell'importo a calcolo. Nel secondo caso, invece, l'art. 11, comma ventidue, opera nel testo risultante a seguito della sua parziale caducazione, nel senso che al pensionato è riconosciuto il diritto all'integrazione di una delle pensioni in godimento e il diritto, altresì, alla conservazione "cristallizzata"dell'importo integrativo già conseguito o comunque dovuto alla data del 30 settembre 1983, sulla seconda (o ulteriore) pensione, non più integrabile, fino ad assorbimento negli aumenti della pensione - base derivanti dalla perequazione automatica. Peraltro, ulteriori innovazioni - la cui portata è compito del giudice di merito definire - sono state introdotte nella disciplina della materia dall'art. 1, commi centottantuno, centottantadue e centottantatrè, della legge 662 del 1996, modificati dall'art. 36 della legge n. 448 del 1998.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 6 CORTE COST., Legge 21/11/1983 num. 638 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 11 com. 22 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)