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Sez. L, Sentenza n. 2284 del 01/03/2000 (Rv. 534505 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Integrazione al minimo - Limiti reddituali - Nuova disciplina ex art. 6 D.L. n. 463 del 1983 e successive modificazioni - Esclusione dal computo del reddito delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separate - Arretrati riferiti a ratei di pensione maturati prima del 1993 ma corrisposti in anni successivi - Applicabilità.
Stato
decisa il 2000-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534505-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE

Ai fini dell'accertamento dei limiti reddituali cui è subordinata l'integrazione al minimo dei trattamenti pensionistici, la previsione di esclusione dal computo dei redditi delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata, disposta con effetto dal 1 gennaio 1993 (data successivamente spostata al 31 dicembre 1993 con legge n. 537 del 1993) dall'art. 6 del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463, come convertito dalla legge 11 novembre 1983 n. 638 e modificato dall'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503, è applicabile anche ad arretrati riferiti a ratei di pensione maturati prima del 1993 ma pagati in anni successivi, dovendosi dar valore - atteso il richiamo normativo al regime fiscale delle entrate - al momento del pagamento e non a quello di maturazione dei ratei.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 6 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 4 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)