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Sez. 1, Sentenza n. 8537 del 02/07/1996 Ud. (dep. 19/09/1996) Rv. 205629 - 01

Reati contro l'ordine pubblico - Contravvenzioni - Concernenti l'inosservanza dei provvedimenti di polizia | Provvedimento di allontanamento di animali dal centro abitato - Inosservanza - Reato di cui all'art. 650 cod. pen. - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-07-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205629-01

Reati contro l'ordine pubblico - Contravvenzioni - Concernenti l'inosservanza dei provvedimenti di polizia

Non integra il reato di cui all'art. 650 cod. pen. l'inosservanza del provvedimento sindacale con il quale sia stato imposto a taluno, per ragioni igienico-sanitarie, l'allontanamento dal centro abitato di animali. (In motivazione, la S.C. ha escluso l'applicabilità dell'art. 650 cod. pen., sul rilievo che l'intera materia è regolata dall'art. 217 del T.U. delle leggi sanitarie il quale prevede la facoltà regolamentare del Sindaco - nel caso di esalazioni insalubri provenienti da stalle di animali - di imporre prescrizioni idonee a impedire danni alla salute pubblica e di assicurarsi che queste prescrizioni siano rispettate; con la conseguenza che la loro eventuale inosservanza, da parte degli obbligati, comporta la possibilità di provvedere, nei termini e modi stabiliti dall'art. 153 del T.U. della legge comunale e provinciale, all'esecuzione d'ufficio, con applicazione agli inadempienti anche della sanzione amministrativa di cui all'art. 106, comma secondo, stesso Testo, per non avere osservato l'ordinanza del Sindaco emessa in conformità della legge).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 650 CORTE COST., Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 217, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 9 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 15/03/1963 num. 16 art. 69

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)