Sez. 1, Sentenza n. 12301 del 03/11/1995 Ud. (dep. 12/12/1995) Rv. 203131 - 01
Reati contro l'ordine pubblico - Contravvenzioni - Concernenti l'inosservanze dei provvedimenti di polizia | Pubblica igiene - Ordinanza del Sindaco per imporre prescrizioni idonee ad impedire danni e pericoli alla salute pubblica - Inottemperanza - Reato di cui all'art. 650 cod. pen. - Configurabilità - Esclusione - Ragioni - Disciplina dell'art. 106 R.D. 3 marzo 1934 n. 383 - Applicabilità - Fattispecie: provvedimento con il quale il Sindaco abbia ordinato l'allontanamento dal centro abitato dei ricoveri di animali per trasferirli in zona prevista.
Reati contro l'ordine pubblico - Contravvenzioni - Concernenti l'inosservanze dei provvedimenti di polizia
Il provvedimento con il quale il Sindaco abbia ordinato l'allontanamento dal centro abitato dei ricoveri di animali per trasferirli in zona prevista, non configura un tipo di ordinanza la cui inosservanza ricade nella previsione punita a norma dell'art. 650 cod. pen.. Ed invero è in facoltà del Sindaco - ai sensi dell'art. 217 Testo Unico Leggi Sanitarie - imporre prescrizioni idonee ad impedire danni e pericoli alla salute pubblica (oltre che prevenirli) nel caso di esalazioni insalubri provenienti da ricoveri di animali, nonché assicurarsi che siano eseguite. L'inottemperanza a quanto prescritto comporta la possibilità di provvedere all'esecuzione di ufficio, con l'applicazione altresì, nei confronti degli inadempienti, della sanzione amministrativa prevista dal secondo comma dell'art. 106 R.D. 3 marzo 1934 n. 383: la potestà regolamentare del Sindaco di emettere provvedimenti generali, la cui inosservanza comporta sanzioni amministrative, esclude l'applicazione dell'art. 650 cod. pen., norma penale in bianco di carattere sussidiario applicabile quando il fatto non sia specificamente regolato da altre norme. (conf. Sez. 1 n. 1346/95, Pres. De Lillo, imp. D'Agostino, non massimata).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 650 CORTE COST., Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 106 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)