Sez. 1, Sentenza n. 33 del 18/01/1971 Ud. (dep. 08/06/1971) Rv. 118290 - 01
PROVA PENALE - ATTI E PROVVEDIMENTI DI AUTORITA STRANIERE - PROVE RACCOLTE ALL'ESTERO - UTILIZZABILITA NEL PROCEDIMENTO PENALE - CONDIZIONI.*
PROVA PENALE - ATTI E PROVVEDIMENTI DI AUTORITA STRANIERE - PROVE RACCOLTE ALL'ESTERO - UTILIZZABILITA NEL PROCEDIMENTO PENALE - CONDIZIONI.*
Le prove raccolte all'estero sono ammissibili in un giudizio che si svolge in Italia, sempre che si tratti di prove legalmente assunte quanto alla Forma, in conformita della legge del luogo ove sono state raccolte, e non siano in contrasto con le nostre leggi proibitive concernenti le persone e gli Atti o con quelle che, in qualsiasi modo, riguardino l'ordine pubblico. L'efficacia giuridica di tali prove e valutata secondo le Disposizioni della legge italiana ed alla parte interessata incombe l'Obbligo di dimostrare la non rispondenza dell'atto con la legge estera, mediante la produzione della legge penale straniera. (V 115775, anno 1970' 190432, anno 196).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 41 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)