Sez. 1, Sentenza n. 5597 del 27/02/1984 Ud. (dep. 14/06/1984) Rv. 164825 - 01
PROVA PENALE - ATTI E PROVVEDIMENTI DI AUTORITÀ STRANIERE - PROVE RACCOLTE ALL'ESTERO - UTILIZZABILITÀ NEL PROCEDIMENTO PENALE IN ITALIA - CONDIZIONI.*
PROVA PENALE - ATTI E PROVVEDIMENTI DI AUTORITÀ STRANIERE - PROVE RACCOLTE ALL'ESTERO - UTILIZZABILITÀ NEL PROCEDIMENTO PENALE IN ITALIA - CONDIZIONI.*
Le prove che siano state legalmente assunte all'estero sono ammissibili nel giudizio che si svolge in Italia quando non sono in contrasto con le nostre leggi proibitive concernenti le persone e gli Atti e con quelle che in qualsiasi modo riguardino l'ordine pubblico, tra le quali debbono ricomprendersi quelle che garantiscono il diritto di difesa. (V mass n 118290; (V mass n 161389).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 463 CORTE COST., Preleggi art. 27, Preleggi art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)