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Sez. L, Sentenza n. 11296 del 28/08/2000 (Rv. 539845 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - RIVALSA | Indennità di malattia - Legittimazione passiva del datore di lavoro, tenuto al pagamento quale "adiectus solutionis causa" - Eccezione di prescrizione del credito sollevata dall'Istituto - Possibilità per il datore di lavoro di avvalersene.
Stato
decisa il 2000-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539845-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - RIVALSA

L'indennità di malattia, dovuta dall'Inps, viene corrisposta all'avente diritto a cura del datore di lavoro in funzione di "adiectus solutionis causa", talché come il datore di lavoro può opporre al lavoratore l'intervenuta estinzione per prescrizione del credito verso il delegante (credito che conserva la sua originaria natura previdenziale, con conseguente assoggettamento alle norme sulla prescrizione previste per tali crediti, anche se il pagamento viene delegato al datore di lavoro), così anche il datore di lavoro può avvalersi dell'eccezione di prescrizione formulata dall'Istituto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1271, Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)