Sez. L, Sentenza n. 639 del 22/01/1997 (Rv. 501945 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ | Controversia promossa dalla lavoratrice per il pagamento dell'indennità di maternità - Legittimazione passiva del datore di lavoro, tenuto al pagamento quale "adiectus solutionis causa" - Esclusione - Legittimazione passiva dell'I.N.P.S. - Sussistenza - Circostanza dell'avvenuta fruizione, da parte del datore di lavoro, del conguaglio fra la somma corrispondente all'indennità, dallo stesso non versata alla lavoratrice, ed i contributi dovuti all'I.N.P.S. - Irrilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ
Ai sensi dell'art. 1 del D.L. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980 n. 33, l'indennità di maternità, dovuta dall'I.N.P.S., viene corrisposta all'avente diritto a cura del datore di lavoro in funzione di "adiectus solutionis causa"; ne consegue che nella controversia promossa dalla lavoratrice per ottenere il pagamento della suddetta indennità è l'I.N.P.S. il soggetto legittimato passivo, non rilevando in contrario la circostanza che il datore di lavoro, adducendo di aver corrisposto l'indennità in questione, abbia già effettuato il conguaglio fra la somma ad essa corrispondente ed i contributi dovuti. Nel caso di mancato pagamento dell'indennità da parte del datore di lavoro incombe infatti sull'I.N.P.S. - che dovrebbe chiedere al datore di lavoro, che ponga a conguaglio dei contributi dovuti le prestazioni asseritamente anticipate al lavoratore per conto dell'Istituto, la prova della avvenuta erogazione, e cioè la quietanza delle somme ricevute dalla dipendente - l'onere di rivalersi nei confronti di quest'ultimo, dopo aver corrisposto all'avente diritto la prestazione dovuta.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 74, Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)