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Sez. 5, Sentenza n. 1562 del 29/10/1975 Ud. (dep. 02/02/1976) Rv. 132122 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE - SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO - CONDIZIONE OBBIETTIVA DI PUNIBILITA - ESCLUSIONE - ELEMENTO ESSENZIALE DEL REATO - E TALE.*
Stato
decisa il 1975-10-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/132122-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE - SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO - CONDIZIONE OBBIETTIVA DI PUNIBILITA - ESCLUSIONE - ELEMENTO ESSENZIALE DEL REATO - E TALE.*

La sentenza dichiarativa di fallimento costituisce un elemento essenziale per la configurabilita del reato di bancarotta, e non una mera condizione estrinseca di punibilita, in quanto gli Atti di disposizione che l'imprenditore compie sui propri beni ed i comportamenti, attivi ed omissivi, che egli tiene nella condotta dei propri affari, mentre sono di regola penalmente irrilevanti, siccome libera manifestazione del diritto di gestire l'impresa nel modo che a lui sembra piu conveniente per la tutela dei propri interessi, solo con la declaratoria giudiziale della insolvenza, quando, cioe, viene accertata la lesione arrecata ai diritti di credito, diventano rilevanti per il diritto penale. *

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)