Sez. 1, Ordinanza n. 749 del 30/03/1978 Cc. (dep. 04/05/1978) Rv. 138841 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE - SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO - NATURA DI ELEMENTO ESSENZIALE DEL REATO - MOMENTO CONSUMATIVO - COMPETENZA PER TERRITORIO.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE - SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO - NATURA DI ELEMENTO ESSENZIALE DEL REATO - MOMENTO CONSUMATIVO - COMPETENZA PER TERRITORIO.*
La dichiarazione di fallimento e elemento costitutivo e non condizione obiettiva di punibilita del reato di bancarotta e ne determina con la sua pronuncia il momento consumativo, con la conseguenza che per la Determinazione della Competenza per territorio deve aversi riguardo al luogo dove e stato pronunciato il fallimento e non a quello in cui si svolgeva l'attivita commerciale del fallito. (Conf mass n 133666; (Conf mass n 132574; (Conf mass n 132122; (Conf mass n 130944; (Conf mass n 128066).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)