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Sez. 6, Sentenza n. 52172 del 27/09/2017 Ud. (dep. 15/11/2017) Rv. 271956 - 01

SPORT | Turbativa nello svolgimento di competizioni agonistiche - Scavalcamento e invasione di campo - Condotta posta in essere "in occcasione" dell'evento sportivo - Reato previsto dall'art. 6-bis, comma 2, legge 13 dicembre 1989, n. 401- Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2017-09-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271956-01

SPORT

Il reato di scavalcamento ed invasione di campo in occasione delle competizioni sportive, previsto dall'art. 6-bis, comma 2, legge 13 dicembre 1989, n. 401, è integrato anche quando la condotta illecita, posta in essere all'interno dell'impianto sportivo, sia compiuta nello spazio temporale antecedente o successivo alla fase di gara, ovvero nell'intervallo tra i due tempi della competizione. (Fattispecie in tema di invasione del terreno di gioco durante un incontro di calcio in cui, la Corte ha precisato che la norma incriminatrice è volta ad assicurare non solo il corretto svolgimento della partita, ma anche la sicurezza e l'incolumità fisica di tutti i soggetti che si trovino nell'impianto sportivo in occasione della manifestazione sportiva, sicchè è irrilevante che la condotta sia o meno concomitante con l'effettivo svolgimento della competizione).

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 bis com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)