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Sez. 4, Sentenza n. 1515 del 18/11/1980 Ud. (dep. 26/02/1981) Rv. 147769 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA CONCORSO DI COLPE - PENA - DANNI DA REATO - CONCORSO DI COLPA DA PARTE DI TERZI - OBBLIGO DI VALUTAZIONE.*
Stato
decisa il 1980-11-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/147769-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA CONCORSO DI COLPE - PENA - DANNI DA REATO - CONCORSO DI COLPA DA PARTE DI TERZI - OBBLIGO DI VALUTAZIONE.*

La valutazione dell'eventuale concorso di colpa del terzo nella produzione dell'evento deve essere effettuata dal giudice investito della cognizione del reato ai limitati effetti: di determinare l'incidenza di quel concorso sulla misura della pena da infliggere al colpevole e sulla misura del danno accertato. (giurisprudenza costante e consolidata: in termini V mass n 104283 e massime ivi citate; mass n 105521 anno 1967; mass n 102833 anno 1966, prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)