Sez. 4, Sentenza n. 1515 del 18/11/1980 Ud. (dep. 26/02/1981) Rv. 147769 - 01
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA CONCORSO DI COLPE - PENA - DANNI DA REATO - CONCORSO DI COLPA DA PARTE DI TERZI - OBBLIGO DI VALUTAZIONE.*
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA CONCORSO DI COLPE - PENA - DANNI DA REATO - CONCORSO DI COLPA DA PARTE DI TERZI - OBBLIGO DI VALUTAZIONE.*
La valutazione dell'eventuale concorso di colpa del terzo nella produzione dell'evento deve essere effettuata dal giudice investito della cognizione del reato ai limitati effetti: di determinare l'incidenza di quel concorso sulla misura della pena da infliggere al colpevole e sulla misura del danno accertato. (giurisprudenza costante e consolidata: in termini V mass n 104283 e massime ivi citate; mass n 105521 anno 1967; mass n 102833 anno 1966, prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)