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Sez. 1, Sentenza n. 1370 del 18/02/1985 (Rv. 439431 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - SENTENZA DICHIARATIVA DI NULLITÀ DI MATRIMONIO CONCORDATARIO PER INCAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE DI UNO DEI CONIUGI - TERMINE DI DECADENZA PREVISTO DALL'ART. 120, SECONDO COMMA, COD. CIV. - MANCATO RISPETTO - CONTRASTO CON L'ORDINE PUBBLICO ITALIANO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439431-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - SENTENZA DICHIARATIVA DI NULLITÀ DI MATRIMONIO CONCORDATARIO PER INCAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE DI UNO DEI CONIUGI - TERMINE DI DECADENZA PREVISTO DALL'ART. 120, SECONDO COMMA, COD. CIV. - MANCATO RISPETTO - CONTRASTO CON L'ORDINE PUBBLICO ITALIANO - ESCLUSIONE.*

Al fine della delibazione della sentenza del tribunale ecclesiastico, dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per incapacità d'intendere o di volere di uno dei coniugi, la circostanza che tale nullità sia stata pronunciata indipendentemente dalla decadenza fissata dall'art. 120 secondo comma cod. civ., per il caso in cui vi sia stata coabitazione per un anno dopo che l'incapace abbia recuperato la pienezza delle facoltà mentali, non costituisce situazione ostativa, sotto il profilo della contrarietà all'ordine pubblico italiano (artt. 1 della legge 27 maggio 1929 n. 810 e 17 secondo comma della legge 27 maggio 1929 n. 847, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 1982), atteso che la suddetta scelta del legislatore, rivolta a valorizzare un consenso sopravvenuto quale elemento idoneo ad escludere l'impugnazione del vincolo sorto senza valido consenso, non è riconducibile fra i principi fondamentali ed essenziali dell'ordinamento italiano, con la conseguenza che la diversa disciplina contenuta in proposito nell'ordinamento canonico non interferisce sull'indicato limite dell'ordine pubblico. (Conf 2357/84, mass n 434394).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 120, Legge 27/05/1929 num. 810 art. 1 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)