Sez. 1, Sentenza n. 2357 del 12/04/1984 (Rv. 434394 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO - NULLITÀ - SENTENZA DEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI - DELIBAZIONE - SENTENZA CANONICA CONTENENTE LA DECLARATORIA DI ANNULLAMENTO DEL MATRIMONIO PER "AMENTIA" DI UNO DEI CONIUGI - CONTRASTO CON L'ORDINE PUBBLICO ITALIANO IN RIFERIMENTO ALLA DECADENZA COMMINATA DALL'ART. 120, COMMA SECONDO, COD. CIV. IN TEMA DI IMPUGNAZIONE DI MATRIMONIO - ESCLUSIONE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO - NULLITÀ - SENTENZA DEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI - DELIBAZIONE - SENTENZA CANONICA CONTENENTE LA DECLARATORIA DI ANNULLAMENTO DEL MATRIMONIO PER "AMENTIA" DI UNO DEI CONIUGI - CONTRASTO CON L'ORDINE PUBBLICO ITALIANO IN RIFERIMENTO ALLA DECADENZA COMMINATA DALL'ART. 120, COMMA SECONDO, COD. CIV. IN TEMA DI IMPUGNAZIONE DI MATRIMONIO - ESCLUSIONE.*
Ai fini della dichiarazione di esecutività delle sentenze ecclesiastiche dichiarative della nullità dei matrimoni concordatari, anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 1982, non contrasta con l'ordine pubblico italiano la sentenza canonica che pronunci l'annullamento del matrimonio per amentia di uno dei coniugi, in riferimento alla decadenza comminata dall'art. 120, comma secondo, cod. civ. in tema di impugnazione del matrimonio, in quanto tale decadenza - come quella analoga di cui al successivo art. 122, ultimo comma, cod. civ. si correla al recupero della pienezza delle facoltà mentali da parte del coniuge incapace, e, quindi, non è finalizzata a conferire certezza a vincoli non fondati su valido consenso, ma a valorizzare il valido consenso sopravvenuto, analogamente a quanto dispone il codice di diritto canonico, sia quello del 1917 (canonico 1133 ss.) sia quello entrato in vigore il 27 novembre 1983 (canonico 1156 ss.). (V 3024/82, mass n 420953).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Preleggi art. 31, Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)