Sez. 2, Sentenza n. 1210 del 07/05/1973 (Rv. 363760 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA(IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - PLURALITA DI INFERMITA - VALUTAZIONE GLOBALE - NECESSITA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA(IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - PLURALITA DI INFERMITA - VALUTAZIONE GLOBALE - NECESSITA.*
Quando l'assicurato risulti affetto da piu infermita, la misura della riduzione della capacita di guadagno deve essere determinata attraverso una valutazione complessiva dello stato invalidante con riferimento alla incidenza di questo sull'attivita dell'assicurato e su ogni altra attivita a cui, tenuto conto di vari elementi - eta, condizioni ed attitudini -, questo ultimo potrebbe avviarsi senza esporre ad ulteriore pregiudizio la propria salute. (Conf 2856/71, mass n 354074).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)