Sez. 2, Sentenza n. 2856 del 11/10/1971 (Rv. 354074 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - DETERMINAZIONE - PLURALITA DI MALATTIE - RIDUZIONE DELLA CAPACITA DI GUADAGNO - CRITERI DI VALUTAZIONE - GIUDIZIO GLOBALE DELL'INTERO QUADRO CLINICO - NECESSITA.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - DETERMINAZIONE - PLURALITA DI MALATTIE - RIDUZIONE DELLA CAPACITA DI GUADAGNO - CRITERI DI VALUTAZIONE - GIUDIZIO GLOBALE DELL'INTERO QUADRO CLINICO - NECESSITA.*
Quando l'assicurato risulti affetto da piu infermita, la misura della riduzione della capacita di guadagno deve essere determinata attraverso una valutazione complessiva dello stato invalidante con riferimento alla incidenza di questo sull'attivita dell'assicurato e su ogni altra attivita a cui, tenuto conto di vari elementi - eta, condizioni ed attitudini -, quest'ultimo potrebbe avviarsi senza esporre ad ulteriore pregiudizio la propria salute. Il giudizio sintetico e globale demandato al giudice di merito deve basarsi sull'intero quadro clinico evidenziato dagli accertamenti medico-legali in tutte le sue singole componenti, anche perche rispetto a ciascuna di esse puo determinarsi una differente incidenza dei cosiddetti fattori addiettizi soggettivi (eta - attitudini) ed estrinseci ambientali che influiscono, tanto positivamente quanto negativamente, sulla possibilita che l'assicurato utilizzi, con continuita e senza usura, le residue energie nella propria o in una diversa, ma altrettanto confacente, attivita lavorativa. (V 2341'70, mass n 348544; 2108'70, mass n 348230; 3844'69, mass n (344172).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)