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Sez. L, Sentenza n. 12213 del 15/09/2000 (Rv. 540200 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE | Ufficio provinciale del lavoro - Collocamento obbligatorio di invalido - Revoca illegittima del relativo atto - Diritto dell'invalido al risarcimento del danno - Configurabilità - Inesistenza di mansioni compatibili presso l'azienda destinataria - Prova - Onere gravante sull'amministrazione convenuta - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-09-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540200-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE

Nel caso in cui l'ufficio provinciale del lavoro revochi illegittimamente l'atto con cui un invalido sia stato avviato presso una determinata azienda ai sensi della legge n. 482 del 1968, è configurabile, in applicazione del principio dell'operatività dell'art. 2043 cod. civ. anche in caso di illegittimo esercizio di una funzione pubblica (nel concorso degli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale), il diritto del lavoratore al risarcimento del danno da parte della pubblica amministrazione, sussistendo, in particolare, l'illegittima lesione di un interesse tutelato dall'ordinamento (quello alla costituzione di un rapporto di lavoro in base alle norme sul collegamento obbligatorio); né il lavoratore può ritenersi onerato della prova della sussistenza, nell'azienda destinataria dell'avviamento, di mansioni compatibili, dovendo semmai l'amministrazione convenuta fornire la prova liberatoria circa l'inutilità dell'atto di avviamento per l'invalido, in considerazione della sua non concreta collocabilità all'interno di una realtà aziendale strutturata in mansioni in nessun modo adatte alle sue condizioni di diminuita capacità lavorativa. (Nella specie la revoca dell'atto di avviamento era stata disposta a seguito di referto della commissione medica di cui all'art. 20, illegittimo in quanto esteso ad un accertamento estraneo alle sue competenze).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)