Sez. L, Sentenza n. 18207 del 25/08/2014 (Rv. 632366 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Atto di avviamento illegittimo - Conseguenze - Risarcimento del danno - Valutazione equitativa - Accertamento del danno - Necessità - Prova.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA
In tema di danno esistenziale (nella specie, derivante da un illegittimo atto di avviamento al lavoro), la liquidazione in via equitativa presuppone l'accertamento del complessivo peggioramento della qualità della vita del soggetto sul piano delle relazioni umane e del contesto familiare, sicchè non è configurabile un danno implicito nella mancanza di lavoro per l'illegittimità dell'atto di avviamento, ma spetta all'interessato fornire le prove, anche avvalendosi di presunzioni purchè ancorate a precisi elementi di fatto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Legge 02/04/1968 num. 482 art. 16 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)