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Sez. 5, Ordinanza n. 13090 del 25/07/2012 (Rv. 623841 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Mancato computo per i mesi di competenza - Mancata presentazione della dichiarazione annuale - Conseguenze - Diritto alle detrazioni - Perdita - Rimborso - Possibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2012-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623841-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

In tema di IVA, in caso di mancata presentazione della dichiarazione annuale si determina la perdita definitiva del diritto di avvalersi delle eccedenze maturate a credito per quell'anno, dal momento che l'omessa dichiarazione vale, "a fortiori", come mancato computo, ma non la perdita del diritto al rimborso nel rispetto dei limiti di legge.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 28 com. 4 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 58 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)