Sez. 5, Sentenza n. 16477 del 20/08/2004 (Rv. 576043 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ACCERTATA - IN GENERE | Inottemperanza dell'obbligo di dichiarazione annuale - Accertamento induttivo - Ammissibilità - Facoltà di portare in deduzione l'imposta versata nel relativo periodo se non registrata nelle liquidazioni periodiche - Esclusione - Diritto di scomputare il credito maturato nel periodo anteriore - Configurabilità - Condizioni - Limiti - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ACCERTATA - IN GENERE
In tema di I.V.A., ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 30 [secondo cui <<Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile di cui al n. 3) dell'art. 28, aumentato dalle somme versate mensilmente, è superiore a quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al n. 1) dello stesso articolo, il contribuente ha diritto a sua scelta al rimborso dell'eccedenza o a computarne in detrazione l'importo nell'anno successivo annotandolo nel registro indicato dall'art. 25>> ] e 55 d.P.R. n. 633 del 1972 (secondo cui <<se il contribuente non ha presentato la dichiarazione annuale l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto può procedere in ogni caso all'accertamento dell'imposta dovuta indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità In tal caso l'ammontare imponibile complessivo e l'aliquota applicabile sono determinati induttivamente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell'ufficio, ivi comprese le dichiarazioni mensili o trimestrali eventualmente presentate, e sono computati in detrazione soltanto i versamenti eventualmente eseguiti dal contribuente e le imposte detraibili ai sensi dell'art. 19 risultanti dalle dichiarazioni mensili o trimestrali>>) l'inottemperanza del contribuente all'obbligo della dichiarazione annuale lo espone all'accertamento induttivo, ed esclude implicitamente la possibilità di recuperare il credito maturato in ordine al relativo periodo d'imposta (nel caso, anni 1985 e 1986) attraverso il trasferimento della detrazione nel periodo d'imposta successivo (1987), a tale riguardo al contribuendo pertanto residuando solamente la possibilità di chiederne il rimborso.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 55 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 28 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 25, Legge 27/04/1989 num. 154 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)