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Sez. 2, Sentenza n. 1584 del 23/05/1972 (Rv. 358337 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATI ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE - PROPONIBILITA NEI CONFRONTI DELLA PA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1972-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358337-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATI ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE - PROPONIBILITA NEI CONFRONTI DELLA PA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

L'Azione di arricchimento presuppone che colui contro il quale si agisce abbia profittato di un trasferimento di beni, di un'attivita o di un servizio, compiuti da altri a suo favore senza corrispettivo. Essa non e proponibile nei confronti della pubblica amministrazione se non quando sia intervenuto, da parte dell'ente interessato e dell'organo competente, il riconoscimento espresso o tacito dell'utilita dell'altrui prestazione, stante il potere esclusivo della pubblica amministrazione, insindacabile dal giudice ordinario, di valutarne la necessita o l'utilita, in relazione agli scopi d'interesse collettivo da realizzare in concreto ed al modo di provvedervi. (nella specie, e stata ritenuta correttamente motivata, e quindi insindacabile in Sede di legittimita, l'affermazione dei giudici di merito, secondo cui l'approvazione da parte di un consiglio comunale di un progetto di piano regolatore limitato al capoluogo e non comprendente tutto il territorio comunale, e la successiva richiesta di approvazione della relativa deliberazione alla gpa, poi ottenuta, importavano di per se stessi l'acquisizione del progetto medesimo al patrimonio del comune sia sotto l'aspetto di un aumento di esso patrimonio sia sotto quello del risparmio di spesa, nulla vietando ad un comune, al fine di pervenire alla formazione ed all'approvazione del piano regolatore, di utilizzare piu progetti, ciascuno riferentesi a tutto o a parte del territorio comunale, redatti anche da professionisti diversi). (V 2488'71, mass n 353507).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)