Sez. U, Sentenza n. 2488 del 26/07/1971 (Rv. 353507 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PA) - AZIONE DI ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA CONTRO LA PA - AMMISSIBILITA - PRESUPPOSTI - RICONOSCIMENTO DELL'UTILITA DELL'OPERA DA PARTE DELLA PA - INSINDACABILITA DA PARTE DELL'AGO.*
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PA) - AZIONE DI ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA CONTRO LA PA - AMMISSIBILITA - PRESUPPOSTI - RICONOSCIMENTO DELL'UTILITA DELL'OPERA DA PARTE DELLA PA - INSINDACABILITA DA PARTE DELL'AGO.*
L'Azione di arricchimento senza causa, regolata dall'art 2041 cod civ, non e proponibile nei confronti della pubblica amministrazione se non quando sia intervenuto il riconoscimento, da parte dell'ente pubblico interessato e competente, dell'utilita dell'opera o della prestazione da altri eseguita a proprie spese, essendo riservato unicamente alla pubblica amministrazione il potere, insindacabile da parte dell'autorita giudiziaria, di valutare la necessita o l'opportunita di una determinata opera o prestazione in relazione agli scopo di interesse collettivo da realizzare in concreto, ed al modo di provvedere a tale realizzazione. Il riconoscimento dell'utilita - sia pure svincolato dalle forme proprie dell'atto amministrativo di accertamento - deve in ogni caso avvenire da parte dell'amministrazione cui e commessa la cura dell'interesse al quale e riferibile l'opera o la prestazione compiuta dal privato, in quanto solo tale amministrazione ha la possibilita di effettuare le valutazioni sopra indicate.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)