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Sez. 3, Sentenza n. 5075 del 08/03/1985 Ud. (dep. 21/05/1985) Rv. 169368 - 01

COSA GIUDICATA PENALE - EFFETTI - PRECLUSIONE: INAMMISSIBILITÀ DI UN SECONDO GIUDIZIO (NE BIS IN IDEM) - FATTO DIVERSO - NOZIONE - DISCIPLINA NEL REATO PERMANENTE.*
Stato
decisa il 1985-03-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169368-01

COSA GIUDICATA PENALE - EFFETTI - PRECLUSIONE: INAMMISSIBILITÀ DI UN SECONDO GIUDIZIO (NE BIS IN IDEM) - FATTO DIVERSO - NOZIONE - DISCIPLINA NEL REATO PERMANENTE.*

Costituisce "fatto diverso", ai fini della preclusione del giudicato, quello che, pur violando la stessa norma ed integrando gli estremi dello stesso reato, è l'ulteriore estrinsecazione dell'attività del soggetto, diversa e distinta nello spazio e nel tempo da quella posta in essere in precedenza ed accertata con sentenza definitiva. Non è di ostacolo la natura permanente dei reati perché la permanenza cessa e il reato si conclude, al massimo, con la decisione di condanna o di assoluzione, anche non definitiva, del giudice di merito, salvo a riprodursi come nuovo reato se la permanenza non è cessata di fatto. (Conf mass n 164758, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)