Sez. 2, Sentenza n. 5445 del 27/10/1983 Ud. (dep. 12/06/1984) Rv. 164758 - 01
COSA GIUDICATA PENALE - EFFETTI - PRECLUSIONE: INAMMISSIBILITÀ DI UN SECONDO GIUDIZIO (NE BIS IN IDEM) - LIMITI - IN GENERE - CONDIZIONI - CONCORSO FORMALE O MATERIALE DI REATI - ULTERIORE ATTIVITÀ DEL SOGGETTO - OPERATIVITÀ DELLA PRECLUSIONE - ESCLUSIONE.*
COSA GIUDICATA PENALE - EFFETTI - PRECLUSIONE: INAMMISSIBILITÀ DI UN SECONDO GIUDIZIO (NE BIS IN IDEM) - LIMITI - IN GENERE - CONDIZIONI - CONCORSO FORMALE O MATERIALE DI REATI - ULTERIORE ATTIVITÀ DEL SOGGETTO - OPERATIVITÀ DELLA PRECLUSIONE - ESCLUSIONE.*
La preclusione di un secondo giudizio derivante dal principio "ne bis in idem" ricorre solo quando vi sia completa identità, anche cronologica e materiale, tra tutti gli elementi del fatto giudicato e di quello attribuito nel nuovo procedimento alla stessa persona. Nè il principio può essere invocato quando il fatto, anche se unico nella sua materialità, importi la violazione di più Disposizioni di legge oggetto di diverse incriminazioni, ovvero se oggetto del nuovo procedimento sia un fatto diverso suscettibile di concorso materiale con quello precedentemente giudicato. Fatto diverso, ai fini della preclusione del giudicato, è anche quello che, pur violando la stessa norma ed integrando lo stesso reato già accertato, costituisce ulteriore estrinsecazione della attività del soggetto, diversa e distinta nello spazio e nel tempo. (applicazione in tema di furto in rapporto a precedente condanna per la contravvenzione di possesso ingiustificato di valori). (V mass n 154896; (V mass n 147308; (V mass n 146154).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)