Sez. 2, Sentenza n. 15441 del 04/12/2000 (Rv. 542430 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - FASI DEL GIUDIZIO - IN GENERE | Provvedimento di accoglimento della istanza di tutela del possesso con omissione della remissione delle parti alla fase di merito - Reclamabilità - Esclusione - Appello - Ammissibilità - Accoglimento da parte del Tribunale del reclamo erroneamente proposto - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Poteri della Corte - Errore in cui è in corso il Tribunale - Rilevanza - Condizioni.
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - FASI DEL GIUDIZIO - IN GENERE
Nel procedimento possessorio, qualora il giudice abbia accolto l'istanza a tutela del possesso senza rimettere le parti dinanzi a sè per la trattazione della causa di merito, il provvedimento non è reclamabile, ma ha natura di sentenza impugnabile in appello. Tuttavia, qualora il tribunale, invece di dichiarare inammissibile il reclamo proposto, lo esamini nel merito, confermandolo o riformandolo, il provvedimento, avente natura di sentenza, è ricorribile per cassazione. In tal caso, se esso è firmato dal solo Presidente del tribunale, non indicato come relatore, la Corte deve dichiararne la nullità e rinviare il processo al tribunale per la pronuncia sull'appello se il reclamo sia convertibile in tale mezzo di gravame, mentre, se manchino i presupposti della conversione, deve dichiarare inammissibile il rimedio esperito e cassare senza rinvio la decisione impugnata. Se, invece, il provvedimento impugnato è firmato dal Presidente e dal giudice incaricato di redigere la motivazione, la Corte si limita a valutare se sussistano le condizioni per la conversione del reclamo in appello e, mentre è tenuta a decidere il ricorso qualora l'indagine dia risultati positivi, in caso contrario deve dichiarare inammissibile il reclamo e cassare senza rinvio la decisione impugnata. In caso di decisione del ricorso, l'errore, in cui è incorso il tribunale, di ritenere che il procedimento possessorio sia costituito da una sola fase, di carattere sommario - semplificato, per essere rilevante, ai fini dell'accoglimento del ricorso, deve in concreto aver recato pregiudizio al ricorrente, per la carenza di valutazione degli elementi probatori acquisiti, ovvero per la violazione di norme di legge sostanziale, pregiudizio che deve essere dedotto con il mezzo di impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)