Sez. U, Sentenza n. 924 del 22/12/1999 (Rv. 532451 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - FASI DEL GIUDIZIO - IN GENERE | Provvedimento di accoglimento dell'istanza di tutela del possesso con omissione della remissione delle parti alla fase di merito - Reclamabilità - Esclusione - Appello - Ammissibilità - Accoglimento da parte del tribunale del reclamo erroneamente proposto - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Poteri della Corte.
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - FASI DEL GIUDIZIO - IN GENERE
Nel procedimento possessorio, qualora il giudice abbia accolto l'istanza a tutela del possesso, senza rimettere le parti dinanzi a sè per la trattazione della causa di merito, il provvedimento non è reclamabile ma ha natura di sentenza impugnabile in appello. Tuttavia qualora il tribunale, invece di dichiarare inammissibile il reclamo proposto, lo esamini nel merito confermandolo o riformandolo, il provvedimento, avente natura di sentenza, è ricorribile per cassazione. In tal caso, se il provvedimento impugnato è firmato dal presidente e dal giudice incaricato di redigere la motivazione e se sussistono le condizioni per la conversione del reclamo in appello la Corte decide il ricorso, mentre in mancanza dei requisiti per la conversione cassa senza rinvio la decisione impugnata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 n. 2, Cod. Proc. Civ. art. 669 n. 8, Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)