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Sez. U, Sentenza n. 1397 del 10/02/1987 (Rv. 450862 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - NORMATIVA EX ART. 14 LEGGE N. 10 DEL 1977 - APPLICABILITÀ ALLE ESPROPRIAZIONI ADOTTATE IN FORZA DELLA LEGGE N. 865 DEL 1971 E DELLA LEGGE N. 247 DEL 1974, NON ANCORA DEFINITE - SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 5 DEL 1980 E N. 223 DEL 1983, DICHIARATIVE DELL'ILLEGITTIMITÀ - DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ FISSATI DALLO ART. 16 LEGGE N. 865 DEL 1971, COME MODIFICATO DALL'ART. 14 LEGGE N. 10 DEL 1977, E DALLA LEGGE N. 385 DEL 1980 - INTERPRETAZIONE - CONSEGUENZE - RIFERIMENTO AD AREE CON DESTINAZIONE AGRICOLA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450862-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - NORMATIVA EX ART. 14 LEGGE N. 10 DEL 1977 - APPLICABILITÀ ALLE ESPROPRIAZIONI ADOTTATE IN FORZA DELLA LEGGE N. 865 DEL 1971 E DELLA LEGGE N. 247 DEL 1974, NON ANCORA DEFINITE - SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 5 DEL 1980 E N. 223 DEL 1983, DICHIARATIVE DELL'ILLEGITTIMITÀ - DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ FISSATI DALLO ART. 16 LEGGE N. 865 DEL 1971, COME MODIFICATO DALL'ART. 14 LEGGE N. 10 DEL 1977, E DALLA LEGGE N. 385 DEL 1980 - INTERPRETAZIONE - CONSEGUENZE - RIFERIMENTO AD AREE CON DESTINAZIONE AGRICOLA - ESCLUSIONE.*

Con riguardo ai procedimenti espropriativi regolati ed attuati secondo la normativa delle leggi 22 ottobre 1971 n. 865 e 27 giugno 1974 n. 247 (di conversione, con modificazioni, del d.l. 2 maggio 1974 n. 115), e per i quali, alla data di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977 n. 10 sia ancora pendente controversia giudiziaria sulla Determinazione dell'indennità di espropriazione o dell'indennità di occupazione (indipendentemente dalla pregressa definizione del procedimento di Determinazione in Sede amministrativa), trovano applicazione, in forza della disposizione transitoria dell'art. 19 della medesima legge n. 10 del 1977, le modificazioni dei criteri di stima introdotte dal precedente art. 14, tanto per l'uno quanto per l'altro indennizzo (considerando, per l'indennità di occupazione, lo specifico riferimento del penultimo comma di detto art. 14 al terzo comma dell'art. 20 della legge del 1971). Tali modificazioni, nel caso di fondo a destinazione agricola, restano operanti anche dopo la declaratoria d'illegittimità costituzionale dei criteri dell'art. 16, commi quinto, sesto e settimo, della legge n. 865 del 1971 (sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 1980), nonché degli analoghi criteri reintrodotti in via provvisoria dalla legge 29 luglio 1980 n. 385 (sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 1983), investendo dette vicende le sole espropriazioni di suoli a destinazione edificatoria. (V 5401/84, mass n 437104; (V 3590/83, mass n 428471; (Conf 253/87, mass n 450013).*

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., Decreto Legge 02/05/1974 num. 115 art. 4, Legge 27/06/1974 num. 247 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 14 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 19 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)