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Sez. 1, Sentenza n. 10163 del 18/10/1990 (Rv. 469478 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) - PRIVILEGI - VENDITA FORZATA - CREDITO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA PER INVIM - SUSSISTENZA - PRIVILEGIO DELL'AMMINISTRAZIONE IN SEDE DI DISTRIBUZIONE DEL PREZZO DELL'IMMOBILE VENDUTO - ORDINE DEL PRIVILEGIO - APPLICABILITÀ DELL'ART. 2777 COD. CIV. - PREFERENZA RISPETTO AD OGNI ALTRO CREDITO ANCHE PIGNORATIZIO O IPOTECARIO.*
Stato
decisa il 1990-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469478-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) - PRIVILEGI - VENDITA FORZATA - CREDITO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA PER INVIM - SUSSISTENZA - PRIVILEGIO DELL'AMMINISTRAZIONE IN SEDE DI DISTRIBUZIONE DEL PREZZO DELL'IMMOBILE VENDUTO - ORDINE DEL PRIVILEGIO - APPLICABILITÀ DELL'ART. 2777 COD. CIV. - PREFERENZA RISPETTO AD OGNI ALTRO CREDITO ANCHE PIGNORATIZIO O IPOTECARIO.*

Il credito dell'amministrazione finanziaria per INVIM relativa ad un immobile venduto in Sede esecutiva in danno del debitore, proprietario dell'immobile stesso e, come tale, soggetto passivo di imposta ex art. 4 del d.P.R. n. 643 del 1972, non va collocato, in Sede di distribuzione del ricavato, secondo l'art. 2780 cod. civ., il quale regolando l'ordine dei privilegi non ne è la fonte, che per l'INVIM è l'art. 28 del citato d.P.R. (il quale attribuisce il privilegio sugli immobili trasferiti e può quindi esercitarsi, ove l'imposta non sia stata assolta dal venditore, nei confronti dell'acquirente e non già in Sede esecutiva contro l'alienante). Pertanto, il pagamento dell'INVIM, che è applicabile anche alle vendite forzate (art. 2 del d.P.R. n. 643 del 1972, come modificato dal d.P.R. n. 688 del 1974), restando, il cancelliere obbligato ad assolverla (con il prelievo dell'importo dal prezzo della vendita) in Sede di registrazione del decreto di trasferimento, secondo le norme e nei medesimi casi previsti per l'imposta di registro, come stabilisce l'art. 5 del decreto stesso (da intendersi riferito anche ai soggetti indicati decreto n. 3 dell'art. 10 nonché negli art. 11, primo comma, 52, secondo comma, e 56 del d.P.R. n. 634 del 1972, con i quali l'art. 5, come gli artt. 18 e 19, del d.P.R. n. 643 del 1972 va necessariamente coordinato), costituisce una spesa della procedura esecutiva, che l'amministrazione delle Finanze può recuperare in Sede di distribuzione del prezzo dell'immobile venduto (appartenente al debitore esecutato fino a quando tale distribuzione non sia stata disposta) a norma dell'art. 2777, primo comma cod. civ., con preferenza rispetto ad ogni altro credito, anche pignoratizio o ipotecario. (Conf 8581/90, mass n 468999).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2777 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2780, DPR 26/10/1972 num. 643 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)