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Sez. 1, Sentenza n. 225 del 20/01/1975 (Rv. 373416 - 01)

AZIENDA - CESSIONE - CONCORRENZA (DIVIETO DI) - DUPLICE FUNZIONE DEL DIVIETO - CARATTERE RELATIVO DEL DIVIETO - LIMITE TEMPORALE - LIMITE MATERIALE - IDENTICA ATTIVITA - CRITERIO DI VALUTAZIONE.*
Stato
decisa il 1975-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373416-01

AZIENDA - CESSIONE - CONCORRENZA (DIVIETO DI) - DUPLICE FUNZIONE DEL DIVIETO - CARATTERE RELATIVO DEL DIVIETO - LIMITE TEMPORALE - LIMITE MATERIALE - IDENTICA ATTIVITA - CRITERIO DI VALUTAZIONE.*

In materia di divieto di concorrenza nel caso di alienazione di azienda, la norma del primo comma dell'art 2557 cod civ costituisce il risultato del contemperamento di due opposte esigenze: quella di garantire al cessionario dell'azienda il pacifico godimento della stessa contro il tentativo dell'alienante di riappropriarsi in fatto di cio che egli ha alienato, e quella di non menomare la liberta professionale dell'alienante (nello stesso ambito di attivita commerciale) oltre certi limiti di ragionevolezza. In coerenza con tale funzione, il divieto sancito dalla norma assume carattere di relativita: nel senso che, pur nel limite temporale da essa previsto (cinque anni), e pur nell'ambito dell'identica attivita mercantile, l'operativita del divieto rimane subordinata a un giudizio di 'idoneità (della nuova impresa a sviare la clientela di quella ceduta), che va apprezzato caso per caso dal giudice con riguardo all'ubicazione (della nuova impresa) e ad ogni altra circostanza influente, e che non puo, per sua stessa natura, non assumere carattere discrezionale.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2557

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)