Sez. L, Sentenza n. 1434 del 05/02/1993 (Rv. 480748 - 01)
Agenzia (contratto di) - Scioglimento del contratto - Recesso - In genere | Per giusta causa - Principio della necessità della contestazione immediata operante per il rapporto di lavoro subordinato - Applicabilità - Limiti - Conseguenza.
Agenzia (contratto di) - Scioglimento del contratto - Recesso - In genere
Il principio della necessità della contestazione immediata, sia pure sommaria, delle ragioni poste a base del recesso per giusta causa, con la conseguente preclusione di dedurre successivamente fatti diversi da quelli contestati, opera sia per il rapporto di lavoro subordinato che per quello di agenzia - data l'analogia dei due rapporti (fondati entrambi sulla fiducia) - ma in relazione solo al recesso del datore di lavoro e del preponente, mentre il recesso per giusta causa (con conseguente diritto all'indennità per mancato preavviso) del lavoratore o dell'agente non è invece condizionato ad alcuna formalità di comunicazione delle relative ragioni, sicché, a tal fine, può tenersi conto anche di comportamenti (del datore di lavoro o del preponente) ulteriori rispetto a quelli lamentati nell'atto di recesso (del lavoratore o dell'agente).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1750, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)