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Sez. L, Sentenza n. 3898 del 20/04/1999 (Rv. 525537 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - IN GENERE | Per giusta causa - Immediatezza della contestazione - Necessità solo con riferimento al recesso del preponente - Conseguenze.
Stato
decisa il 1999-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525537-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - IN GENERE

Nel rapporto di agenzia, così come nel rapporto di lavoro subordinato, attesa l'analogia tra i due rapporti, entrambi fondati sull'elemento fiduciario, la necessità di immediata, seppure sommaria, contestazione delle ragioni poste a base del recesso per giusta causa, con conseguente preclusione della successiva deduzione di fatti diversi da quelli contestati, opera solo con riferimento al recesso del preponente (o del datore di lavoro), mentre nessuna formalità di comunicazione delle relative ragioni è necessaria in caso di recesso per giusta causa dell'agente (o del lavoratore), con la conseguenza che, al fine di valutare la sussistenza della giusta causa del recesso (e perciò il diritto dell'agente all'indennità di mancato preavviso), può tenersi conto anche di comportamenti ulteriori rispetto a quelli eventualmente lamentati nell'atto di recesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1750, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)