Sez. 2, Sentenza n. 15082 del 15/03/2007 Cc. (dep. 13/04/2007) Rv. 236468 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca - Profitto del reato - Corruzione - Accordo corruttivo con rappresentanti di un Comune per la vendita di un bene al Comune ad un corrispettivo maggiore del valore di mercato - Profitto - Individuazione - Parte del corrispettivo di vendita - Plusvalenza rispetto al valore di mercato.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
In tema di corruzione, ove l'accordo corruttivo abbia ad oggetto l'alienazione ad un soggetto pubblico di un bene, il profitto del reato non è costituito dall'intero corrispettivo e quindi dalla somma di denaro equivalente al controvalore del bene, di cui il corruttore aveva già prima la proprietà, ma dalla sola plusvalenza che il privato venditore ha realizzato, pattuendo illecitamente un corrispettivo superiore rispetto al valore normale di mercato. (Fattispecie in cui, previo accordo corruttivo con i pubblici ufficiali rappresentanti di un Comune, un intero complesso immobiliare era stato venduto, per un corrispettivo superiore al reale valore di mercato, al Comune medesimo).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Cod. Pen. art. 319 PENDENTE, Cod. Pen. art. 322 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)