Sez. 6, Sentenza n. 46780 del 04/11/2003 Cc. (dep. 04/12/2003) Rv. 227326 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - IN GENERE | In atti giudiziari - Nozione di "profitto" - Fattispecie in tema di confisca ex art. 322 ter cod.pen.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - IN GENERE
In tema di corruzione, costituiscono "profitto" del reato di cui all'art. 319 ter cod. pen. i beni legati da un rapporto di pertinenzialità diretta con l'accordo corruttivo. Ne consegue che, in relazione alla corruzione di funzionari di cancelleria ad opera di avvocati al fine di pilotare l'assegnazione di procedure esecutive a giudici - estranei all'accordo illecito - maggiormente propensi a liquidare in misura più elevata i compensi legali, questi ultimi, in quanto determinati nell'ambito del potere discrezionale del magistrato, sono sottratti alla confisca obbligatoria prevista dall'art. 322 ter cod. pen.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 319 ter, Cod. Pen. art. 322 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)