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Sez. 1, Sentenza n. 3822 del 13/01/1972 Ud. (dep. 29/05/1972) Rv. 121158 - 01

ARMI - MATERIE ESPLODENTI - PORTO ILLEGALE - ESPLOSIVO RIMASTO DI NATURA INDETERMINATA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1972-01-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/121158-01

ARMI - MATERIE ESPLODENTI - PORTO ILLEGALE - ESPLOSIVO RIMASTO DI NATURA INDETERMINATA - IRRILEVANZA.*

L'art 4 della legge 2 ottobre 1967, n 895, richiamandosi all'art 1, punisce il porto illegale di esplosivi di ogni genere senza fare alcuna distinzione tra le categorie indicate dall'art 82 del regolamento per l'esecuzione del tu delle leggi di ps. Pertanto non rileva, ai fini del reato, che il materiale esplodente sia rimasto di natura indeterminata.*

Riferimenti normativi: Legge 18/06/1931 num. 773 art. 50, Legge 02/10/1967 num. 895 art. 4 CORTE COST., Legge 06/05/1940 num. 635 art. 82, Legge 02/10/1967 num. 895 art. 1, Legge 06/05/1940 num. 635 art. 97

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)