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Sez. 5, Sentenza n. 18930 del 16/09/2011 (Rv. 618797 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Locali ed attrezzature utilizzati dalle società di gruppo - Imputazione dei costi integralmente alla capogruppo - Recupero a tassazione con imputazione "pro quota" delle spese a tutte le società - Contestazione dei criteri di ripartizione e prova dell'inerenza dei costi - Onere - A carico della società capogruppo - Omissione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2011-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618797-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'Amministrazione recuperi a tassazione, nei confronti di una società capogruppo, una parte dei costi per la gestione delle attrezzature e dei locali utilizzati anche da altre società del gruppo (c.d. costi di regia) ed imputi i costi "pro quota" in relazione ai ricavi delle singole società, grava sulla capogruppo medesima, la quale intenda dedurre per intero detti costi, l'onere di provare la misura della loro inerenza all'attività da essa stessa svolta; qualora ciò non avvenga, ne consegue la non deducibilità di quei costi in misura maggiore di quanto riconosciuto spontaneamente dall'Amministrazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)