Sez. L, Sentenza n. 3410 del 20/07/1989 (Rv. 463430 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - SINDACATO IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - SINDACATO IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
L'interpretazione di un contratto collettivo di diritto comune, compiuta dal giudice del merito, è censurabile, in Sede di legittimità, solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (con l'Onere, da parte del ricorrente, di specificare quale di essi egli ritenga sia stato violato) e per vizi di motivazione. (nella specie, l'impugnata sentenza aveva interpretato l'art. 3 del C.C.n.L. 22 giugno 1981 nel senso dell'estensione della tutela della legge n. 300 del 1970 ai lavoratori dei centri di formazione professionale, o di assimilabili strutture formative, anche se con numero di dipendenti inferiore a sedici. La suprema Corte, confermando la decisione, ha giudicato corretta tale interpretazione, tenuto anche conto, alla stregua del criterio stabilito dall'art. 1363 cod. civ., della formulazione dell'art. 38 dello stesso contratto). (V 1043/88, mass n 457331).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST., Contr. Coll. 22/06/1981 num. 3, Contr. Coll. 22/06/1981 num. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)