Sez. L, Sentenza n. 1043 del 03/02/1988 (Rv. 457331 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - IN GENERE - INTERPRETAZIONE COMPIUTA DAL GIUDICE DEL MERITO INCENSURABILITÀ - IN CASSAZIONE - LIMITI - DISCIPLINA COLLETTIVA ISTITUTIVA DELLA QUATTORDICESIMA MENSILITÀ - CONFIGURAZIONE DI QUESTA QUALE CORRESPONSIONE ANNUALE CON DECORRENZA DALL'1 DEL MESE DI LUGLIO SECONDO IL PRINCIPIO DELLA POSTICIPAZIONE DELLA RETRIBUZIONE O DELLA POST-NUMERAZIONE - INCENSURABILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - IN GENERE - INTERPRETAZIONE COMPIUTA DAL GIUDICE DEL MERITO INCENSURABILITÀ - IN CASSAZIONE - LIMITI - DISCIPLINA COLLETTIVA ISTITUTIVA DELLA QUATTORDICESIMA MENSILITÀ - CONFIGURAZIONE DI QUESTA QUALE CORRESPONSIONE ANNUALE CON DECORRENZA DALL'1 DEL MESE DI LUGLIO SECONDO IL PRINCIPIO DELLA POSTICIPAZIONE DELLA RETRIBUZIONE O DELLA POST-NUMERAZIONE - INCENSURABILITÀ.*
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice del merito, la cui valutazione è censurabile, in Sede di legittimità, soltanto per violazione o falsa applicazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione. Pertanto, in Mancanza di specifiche e fondate denunce sotto i profili anzidetti, è incensurabile la sentenza di merito la quale, interpretando la disciplina collettiva della quattordicesima mensilità (art. 21 del C.C.n.L. del 1961 e successive Disposizioni dei contratti collettivi per i dipendenti elettrici), abbia ritenuto che essa non rechi alcuna deroga al principio generale della posticipazione della retribuzione o della post-numerazione (secondo cui le retribuzioni periodiche si riferiscono, in difetto di deroga, al precedente periodo di prestazione lavorativa), ma, configurando detta mensilità quale corresponsione annuale e stabilendone il pagamento nel mese di giugno, fissi l'inizio della remunerata prestazione lavorativa all'1 luglio dell'anno precedente, anziché all'1 gennaio dell'anno di effettuazione del pagamento. (Conf 9155/87, mass n 456383; (Conf 2872/87, mass n 451994).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)