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Sez. 5, Sentenza n. 6501 del 12/02/1976 Ud. (dep. 29/05/1976) Rv. 133669 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - FALSITA IDEOLOGICA - COMMESSA DAL PRIVATO IN ATTO PUBBLICO - OBBLIGO GIURIDICO DI ESPORRE LA VERITA - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1976-02-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/133669-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - FALSITA IDEOLOGICA - COMMESSA DAL PRIVATO IN ATTO PUBBLICO - OBBLIGO GIURIDICO DI ESPORRE LA VERITA - PRESUPPOSTI.*

Agli effetti del reato di falsita ideologica commesso dal privato in atto pubblico (art 483 cod pen), e necessario che il dovere giuridico dell'attestante di esporre la verita sia stabilito in modo indubbio, esplicitamente o implicitamente, dalla legge che regola l'atto di cui si tratta.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 483

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)