Sez. 5, Sentenza n. 6501 del 12/02/1976 Ud. (dep. 29/05/1976) Rv. 133669 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - FALSITA IDEOLOGICA - COMMESSA DAL PRIVATO IN ATTO PUBBLICO - OBBLIGO GIURIDICO DI ESPORRE LA VERITA - PRESUPPOSTI.*
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - FALSITA IDEOLOGICA - COMMESSA DAL PRIVATO IN ATTO PUBBLICO - OBBLIGO GIURIDICO DI ESPORRE LA VERITA - PRESUPPOSTI.*
Agli effetti del reato di falsita ideologica commesso dal privato in atto pubblico (art 483 cod pen), e necessario che il dovere giuridico dell'attestante di esporre la verita sia stabilito in modo indubbio, esplicitamente o implicitamente, dalla legge che regola l'atto di cui si tratta.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 483
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)