Sez. 3 - , Sentenza n. 19485 del 04/08/2017 (Rv. 645496 - 02)
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI | Sindacato del giudice di merito - Censurabilità in sede di legittimità - Vizio denunciabile - Violazione o falsa applicazione di norme di diritto - Sussistenza - Fondamento.
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI
In tema di presunzioni, qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione e concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all'art. 360, n. 3, c.p.c. (e non già alla stregua del n. 5 dello stesso art. 360), competendo alla Corte di cassazione, nell'esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la norma dell'art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell'applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)