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Sez. 3, Sentenza n. 17535 del 26/06/2008 (Rv. 603893 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI | Sindacato del giudice di merito - Censurabilità in sede di legittimità - Vizio denunciabile - Violazione o falsa applicazione di norme di diritto - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603893-01

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI

In tema di presunzioni, qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione e concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. (e non già alla stregua del n. 5 dello stesso art. 360), competendo alla Corte di cassazione, nell'esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la norma dell'art. 2729 cod. civ., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell'applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)