Sez. L, Sentenza n. 20693 del 14/10/2015 (Rv. 637254 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE | Prova della subordinazione - Articolazione di circostanze di fatto integranti indici della subordinazione- Rigetto dell'istanza di prova per testi per genericità - Illegittimità - Fattispecie.
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE
Nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, il rigetto dell'istanza di prova testimoniale per asserita genericità è illegittimo, ponendosi in contrasto con il diritto a dimostrare in sede giudiziaria il fondamento delle proprie pretese, ove i capitoli di prova siano specificamente diretti a dimostrare la ricorrenza degli indici più significativi della subordinazione. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha cassato la decisione impugnata in quanto nei capitoli di prova erano puntualmente indicate le circostanze di fatto su periodo di lavoro, mansioni svolte, istruzioni ricevute, retribuzione percepita).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)