Sez. L, Sentenza n. 6570 del 02/04/2004 (Rv. 571807 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE | Rigetto della relativa istanza istruttoria - Motivazione implicita - Sufficienza.
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE
La motivazione del rigetto di un'istanza di mezzi istruttori - nella specie, escussione di alcuni testimoni - non deve necessariamente essere espressa, potendo la stessa "ratio decidendi", che ha risolto il merito della lite, valere da implicita esclusione della rilevanza del mezzo dedotto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)