Sez. 3, Sentenza n. 2386 del 07/08/1974 (Rv. 370767 - 01)
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - SANZIONI PER LE CONTRAVVENZIONI E VIOLAZIONI - INABILITAZIONE - SOSPENSIONE - ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DA PARTE DI NOTAIO INABILITATO O SOSPESO - ILLECITO DISCIPLINARE - NATURA COLPOSA E NON DOLOSA - EFFETTI AI FINI DELLA CONSUMAZIONE DELL'ILLECITO - FATTISPECIE.*
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - SANZIONI PER LE CONTRAVVENZIONI E VIOLAZIONI - INABILITAZIONE - SOSPENSIONE - ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DA PARTE DI NOTAIO INABILITATO O SOSPESO - ILLECITO DISCIPLINARE - NATURA COLPOSA E NON DOLOSA - EFFETTI AI FINI DELLA CONSUMAZIONE DELL'ILLECITO - FATTISPECIE.*
L'illecito disciplinare previsto dall'art 142, secondo alinea, della legge notarile 16 febbraio 1913, n 89, e consistente nella continuazione dell'Esercizio della professione da parte di un notaio sospeso o inabilitato, ha natura colposa e non dolosa. Pertanto, ai fini della sua consumazione, non si richiede che il notaio continui la propria attivita professionale con la precisa consapevolezza di infrangere un divieto, ma e, invece, sufficiente che il medesimo insista, con coscienza e volonta, nell'Esercizio della professione, nonostante si trovi nella condizione di rendersi pienamente conto della persistenza del suo stato di sospensione o di inabilitazione. (nella specie, un notaio, gia inabilitato all'Esercizio della professione, aveva ripreso la sua attivita prima che la sentenza, con la quale era stato dichiarato cessato lo stato di inabilitazione, fosse divenuta definitiva. Sottoposto a procedimento disciplinare ai sensi dell' art 142 legge notarile, l'incolpato si era difeso, assumendo la sua buona fede, per aver egli agito nel convincimento che la suddetta sentenza fosse immediatamente esecutiva. I giudici del merito, pero, gli avevano irrogato la sanzione della sospensione, ritenendo che l'illecito disciplinare, di cui alla citata norma, aveva natura colposa e che, nella specie, la colpa del notaio era provata dal fatto che il medesimo aveva ripreso l'Esercizio della professione, nonostante fosse stato avvertito dal consiglio notarile che la pronunzia di riammissione non era definitiva. La SC ha confermato tale decisione, enunziando il principio di cui in massima).*
Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 142 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)