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Sez. 1, Sentenza n. 1370 del 05/03/1979 (Rv. 397667 - 01)

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE - ILLECITA CONCORRENZA FRA NOTAI EX ART 147 DELLA LEGGE NOTARILE N 89 DEL 1913 - CONDIZIONI - VOLONTARIETA DEL FATTO IN SE - SUFFICIENZA - DANNO PER IL PRESTIGIO DELLA CLASSE NOTARILE O DEI COLLEGHI E NON CONSAPEVOLEZZA DA PARTE DEI CLIENTI DEL TRATTAMENTO DI FAVORE AVUTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1979-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397667-01

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE - ILLECITA CONCORRENZA FRA NOTAI EX ART 147 DELLA LEGGE NOTARILE N 89 DEL 1913 - CONDIZIONI - VOLONTARIETA DEL FATTO IN SE - SUFFICIENZA - DANNO PER IL PRESTIGIO DELLA CLASSE NOTARILE O DEI COLLEGHI E NON CONSAPEVOLEZZA DA PARTE DEI CLIENTI DEL TRATTAMENTO DI FAVORE AVUTO - IRRILEVANZA.*

L'ipotesi contravvenzionale dell'illecita concorrenza fra notai, prevista dall'art 147 legge notarile 16 febbraio 1913 n 89 e consistente nella riduzione degli onorari e dei diritti accessori, costituisce di per se un mezzo di pubblicita e di richiamo sufficiente a porre in essere un comportamento caratterizzato da attivita disdicevole, quando sia effettuata dal notaio con volonta persistente e per costume. Per integrare tale contravvenzione non e necessario, come condizione di punibilita in via disciplinare, un comportamento doloso (coscienza di un atto contrario al diritto), ma e sufficiente la volontarieta del fatto in se e cioe una volonta considerata in rapporto alla condotta in contrasto con la legge, mentre e irrilevante che da tale comportamento non si verifichi un danno per il prestigio della classe notarile e dei colleghi o la circostanza che i clienti del notaio colpevole non si siano resi conto del trattamento di favore usato nei loro confronti. (V 2386/74, mass n 370767; (V 2309/71, mass n 353172; (V 355/67, mass n 326236; (V 2274/63; (V 940/63; (V 2910/59; (V 1707/57).*

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)