Sez. 3, Sentenza n. 32673 del 15/12/2025 (Rv. 677144-01)
RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE | Art. 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374 - Fornitore - Definizione alla luce della sentenza della Corte di giustizia del 19 dicembre 2024 (causa C-157/23) - Persona che si presenta come produttore - Nome o altro elemento distintivo del fornitore coincidente con il nome del fabbricante e con il nome o il segno distintivo apposto sul prodotto - Fondamento. RESPONSABILITA' CIVILE - ATTIVITA' PERICOLOSA - IN GENERE - In genere.
RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE
In tema di responsabilità per danno da prodotti difettosi, il fornitore deve essere considerato come "persona che si presenta come produttore", ai sensi dell'art. 3, par. 1 della Direttiva 85/374/CEE - nell'interpretazione fornitane dalla Corte di Giustizia UE (sentenza 19 dicembre 2024, in causa C-157/23) - e del corrispondente art. 3 del d.P.R. n. 224 del 1988, non solo quando abbia materialmente apposto il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto, ma anche quando il suo nome, o un suo elemento distintivo, coincide, da un lato, con il nome del fabbricante e, dall'altro, con il nome, il marchio o un altro segno distintivo apposto sul prodotto dal produttore medesimo, poiché in entrambi i casi il fornitore sfrutta la coincidenza tra la menzione di cui trattasi e la propria denominazione sociale per presentarsi al consumatore come responsabile della qualità del prodotto e suscitare in tale consumatore una fiducia paragonabile a quella che questi nutrirebbe se il prodotto fosse venduto direttamente dal suo produttore, ciò che giustifica, nell'ottica dell'obiettivo di aumento di tutela per il consumatore perseguito dalla normativa, l'estensione di responsabilità.
Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206, Direttive Commissione CEE 25/07/1985 num. 374 art. 3, Direttive del Consiglio CEE 23/10/2024 num. 2853, DPR 24/05/1988 num. 224 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)