Sez. 3 - , Sentenza n. 21841 del 30/08/2019 (Rv. 654784 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Responsabilità per danno da prodotti difettosi - Responsabilità del produttore - Criteri di identificazione - Identità del nome - Insufficienza - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE
In tema di responsabilità per danno da prodotti difettosi, a mente dell'art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 224 del 1988, applicabile "ratione temporis", si considera produttore chi si presenti come tale apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla sua confezione, non essendo tuttavia sufficiente l'utilizzo da parte del convenuto di un nome, apposto sul prodotto, che appartenga anche ad altri soggetti. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto provato che la società convenuta fosse il produttore di una autovettura, solo perché nella propria denominazione sociale era contenuto il nome del marchio che risultava apposto sul mezzo, comune ad altre società del medesimo gruppo).
Riferimenti normativi: DPR 24/05/1988 num. 224 art. 3 com. 3, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 114
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)