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Sez. 2, Sentenza n. 715 del 31/03/1967 (Rv. 326760 - 01)

SOCIETA - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - RAPPRESENTANZA - GIUDIZIALE DELLA SOCIETA DOPO LA CHIUSURA FORMALE DELLA LIQUIDAZIONE.*
Stato
decisa il 1967-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326760-01

SOCIETA - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - RAPPRESENTANZA - GIUDIZIALE DELLA SOCIETA DOPO LA CHIUSURA FORMALE DELLA LIQUIDAZIONE.*

I liquidatori conservano la veste a rappresentare in giudizio la societa per tutti i rapporti di credito e di debito che ad essa si riferiscono, anche dopo la chiusura formale delle operazioni di liquidazione, di guisa che, se al momento della chiusura di tali operazioni siano ancora pendenti contestazioni giudiziali in ordine ai rapporti di dare e di avere, la societa non deve essere considerata estinta e il processo in corso, di cui sia parte la societa stessa, prosegue nei confronti di quei soggetti (liquidatori) che gia la rappresentavano in giudizio. (Conf. 47-63, 299-61).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2456

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)