Sez. 5, Sentenza n. 6450 del 23/04/2003 (Rv. 562421 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - IN GENERE | Giudizi promossi da o nei confronti di società di capitali - Scioglimento o cancellazione della società - Sopravvenienza - Perdita della sua qualità di parte nel processo - Esclusione - Rappresentanza - Liquidatore - Necessità - Fattispecie - Integrazione del contraddittorio nei confronti della società posta in liquidazione - Ordine del giudice dell'impugnazione - Inottemperanza - Conseguenze - Impugnazione - Inammissibilità.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - IN GENERE
Nelle cause promosse da o nei confronti di una società di capitali, la sopravvenienza del suo scioglimento o anche della sua cancellazione non implica che la stessa perda la sua qualità di parte del processo in precedenza instaurato, rappresentata, in quanto tale - in applicazione analogica dell'art. 2456 cod. civ. - dal liquidatore. Da ciò consegue che, nel caso di successiva impugnazione proposta esclusivamente dal successore a titolo particolare nel diritto controverso, bene venga disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della suddetta società, e che, nel caso di inottemperanza ad un tal ordine, l'impugnazione stessa si renda inammissibile ai sensi dell'art. 331, secondo comma cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2456, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)