Sez. L, Sentenza n. 5420 del 19/06/1987 (Rv. 453994 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - DOMANDA DI ADEGUAMENTO - ONERE PROBATORIO DEL LAVORATORE - OGGETTO - POTERI DEL GIUDICE - TABELLE SALARIALI CONTENUTE IN CONTRATTI NON VINCOLANTI PER LE PARTI - RILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - DOMANDA DI ADEGUAMENTO - ONERE PROBATORIO DEL LAVORATORE - OGGETTO - POTERI DEL GIUDICE - TABELLE SALARIALI CONTENUTE IN CONTRATTI NON VINCOLANTI PER LE PARTI - RILEVANZA.*
Il lavoratore subordinato che, rivendicando in giudizio l'adeguamento della sua retribuzione per essere stata insufficiente ex art. 36 cost. Quella percepita, ha l'Onere di provare gli elementi Atti a dimostrarne l'inadeguatezza (quali l'orario di lavoro osservato, la retribuzione percepita, le tariffe sindacali) e quelle condizioni in rapporto alle quali si deve valutare la corrispondenza, o meno, della retribuzione agli scopi che il citato precetto costituzionale mira ad assicurare. A tal fine il giudice del merito può avvalersi delle tabelle salariali contenute in contratti collettivi disciplinanti il medesimo rapporti dedotto in giudizio, sebbene non vincolanti per le parti in causa in quanto stipulati da associazioni alle quali le parti stesse non abbiano aderito. (V 3155/86, mass n 446155).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)