Sez. L, Sentenza n. 3155 del 12/05/1986 (Rv. 446155 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - IN GENERE - SOGGETTI VINCOLATI ALL'OSSERVANZA - ISCRITTI ALLE ASSOCIAZIONI SINDACALI STIPULANTI - PROVA DELL'ISCRIZIONE - ONERE A CARICO DELLA PARTE CHE INVOCA L'APPLICAZIONE DEL CONTRATTO - MANCANZA DELLA PROVA - POTERI DEL GIUDICE IN TEMA DI DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE EX ART. 36 COST..*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - IN GENERE - SOGGETTI VINCOLATI ALL'OSSERVANZA - ISCRITTI ALLE ASSOCIAZIONI SINDACALI STIPULANTI - PROVA DELL'ISCRIZIONE - ONERE A CARICO DELLA PARTE CHE INVOCA L'APPLICAZIONE DEL CONTRATTO - MANCANZA DELLA PROVA - POTERI DEL GIUDICE IN TEMA DI DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE EX ART. 36 COST..*
I contratti collettivi post-corporativi sono vincolanti esclusivamente per gli iscritti alle associazioni stipulanti, talché la parte che ne invochi l'applicazione ha, in caso di contestazione, l'Onere di provare il requisito dell'iscrizione. In Mancanza di tale prova la conseguente inapplicabilità delle clausole dell'invocato contratto collettivo non preclude al giudice la possibilità di far riferimento alle tariffe salariali ivi previste, quale parametro per la Determinazione della retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 cost. Che sia richiesta dal lavoratore. (V 1186/85, mass n 439307; (V 1276/81, mass n 411863; (V 4199/80, mass n 408074).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)